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Imputato: la guida completa

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Una persona assume la qualità di imputato quando il P.M. esercita l’azione penale nei suoi confronti.

Di seguito, la guida riepilogativa sull'"Imputato” tratta (e rielaborata per Altalex) da Procedura penale, la soluzione Wolters Kluwer della Collana IPSOA In Pratica imprescindibile per ogni professionista che ha a che fare con i temi della procedura penale. E grazie alla formula “Sempre aggiornati” comprende tutte le integrazioni normative.

Sommario

1. Definizione
2. L’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini
3. La differenza tra la persona sottoposta ad indagini e quella informata sui fatti
4. L’identificazione dell’imputato
5. La capacità processuale dell’imputato

1. Definizione

L’imputato è il soggetto al quale il magistrato che esercita le funzioni di P.M. attribuisce un fatto di reato.

Tale qualità, secondo il disposto dell’art. 60, comma 1, c.p.p. si acquista:

  • nel procedimento ordinario, con la richiesta di rinvio a giudizio e con il decreto di citazione diretta a giudizio;
  • nei procedimenti speciali, con la instaurazione del singolo rito, ossia con la richiesta di giudizio immediato (art. 453 c.p.p.), con l’emissione del decreto penale di condanna (art. 459 c.p.p.), con la formulazione della richiesta di applicazione della pena su proposta delle parti (art. 444, comma 1, c.p.p.), con l’atto introduttivo del giudizio direttissimo (art. 449 c.p.p.).

Tale qualità si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione

la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna.

Ai sensi dell’art. 60, comma 3, c.p.p., la qualità di imputato viene nuovamente acquisita nel caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere, ovvero quando la Corte d’Appello dispone la revisione del processo.

Prima dell’assunzione della qualità di imputato, il soggetto iscritto nel registro delle notizie di reato ex art. 335 c.p.p. assume la qualità di indagato.

Quest’ultimo beneficia delle stesse garanzie e diritti dell’imputato e ad esso sono estese tutte le disposizioni inerenti l’imputato, salvo non sia diversamente stabilito.

2. L’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini

La disciplina relativa all’interrogatorio della persona sottoposta ad indagini è contenuta negli artt. 64 e 65 c.p.p. L’interrogatorio dell’indagato può essere effettuato esclusivamente alla presenza del difensore, sia esso nominato d’ufficio, ovvero di fiducia; tale presenza è richiesta dalla legge a pena di nullità dell’atto.

L’interrogatorio non può svolgersi in assenza del difensore in quanto la presenza di costui è garanzia del rispetto dei diritti della persona sottoposta a interrogatorio, ossia delle disposizioni di legge ispirate al principio di non colpevolezza.

L’art. 64 c.p.p. contiene le regole generali per lo svolgimento dell’interrogatorio che può essere effettuato sia direttamente dal P.M., sia dalla Polizia Giudiziaria, sia dal Giudice per l’udienza preliminare.

Esso prevede che:

  • la persona sottoposta ad indagini intervenga libera, anche se sottoposta a custodia cautelare, e ciò al fine di garantirne la dignità;
  • vi sia il divieto di utilizzare, neppure con il consenso della persona che vi si sottopone, metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione o volte ad alterare la capacità di ricordare e valutare i fatti, ciò al fine di tutelare la libertà di autodeterminazione.

Prima che l’interrogatorio abbia inizio l’Autorità giudiziaria procedente dovrà avvertire l’indagato che:

  • le sue dichiarazioni potranno essere sempre utilizzate nei suoi confronti;
  • ha facoltà di non rispondere alle domande che gli verranno poste, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso. (Qualora gli avvisi precedenti vengano omessi, l’art. 64, comma 3-bis, c.p.p. prevede che le dichiarazioni rese dalla persona interrogata saranno del tutto inutilizzabili);
  • se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine agli stessi fatti, l’ufficio di testimone. (L’omissione di tale avvertimento comporta ex art. 64, comma 3-bis, c.p.p., da un lato, che le dichiarazioni rese su fatti che concernono la responsabilità di altri non potranno essere utilizzate nei loro confronti e, dall’altro, che l’interrogato non assumerà, in relazione a tali fatti, la qualifica di testimone).

In giurisprudenza si è osservato che le avvertenze che l’art. 64, comma 3, c.p.p. prescrive siano eseguite prima dell’inizio dell’interrogatorio, nei confronti della persona che deve renderlo, possono essere validamente date in qualunque forma, anche sintetica, purché sufficientemente chiara, non essendo prescritta dalla legge alcuna formula sacramentale.

Conclusi gli avvisi suddetti, l’Autorità procedente, prima di porre le domande, deve riferire – in forma chiara e precisa – alla persona sottoposta alle indagini:

  • il fatto che gli è attribuito;
  • gli elementi di prova a suo carico;
  • le fonti di prova (a patto che ciò non determini un pregiudizio per lo svolgimento delle indagini).

A valle di tali precisazioni, l’Autorità Giudiziaria invita l’indagato ad esporre quanto utile per la propria difesa, procedendo con la formulazione delle domande.

La persona sottoposta ad indagini non è, però, obbligata a rispondere; può, infatti, decidere – legittimamente – di rimanere in silenzio, ovvero di rispondere solo ad alcune domande, in quanto il silenzio è espressione del diritto di difesa.

Alla persona sottoposta ad indagini è, altresì, riconosciuta la facoltà di mentire senza che ciò comporti l’integrazione del delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.), ovvero di quello di false informazioni al P.M. (art. 371-bis c.p.), essendo questi ultimi dei reati propri il cui autore può essere soltanto, rispettivamente, il testimone o la persona informata sui fatti.

Laddove, però, la persona sottoposta ad indagini abbia reso dichiarazioni su fatti che concernano la responsabilità di altri e, conseguentemente, ex art. 64, comma 3, lett. c), in ordine a tali fatti abbia assunto la qualifica di testimone, mentendo o essendo reticente, commetterà i reati di cui agli artt. 371-bis e 372 c.p.

L’indagato commette, invece, reato, se:

3. La differenza tra la persona sottoposta ad indagini e quella informata sui fatti

La persona informata sui fatti si pone in una posizione del tutto differente rispetto a quella sottoposta ad indagini e/o all’imputato.

La prima, se esaminata dall’Autorità giudiziaria nel corso delle indagini preliminari, rivestirà la qualifica di persona che può riferire circostanze utili alle indagini, mentre, se sentita dal Giudice, assumerà la qualifica di testimone.

Il testimone e la persona informata sui fatti, diversamente da quanto avviene per l’indagato e l’imputato, hanno l’obbligo di rispondere alle domande poste dall’Autorità giudiziaria secondo verità; in difetto, ovvero nel caso di reticenza, essi incorreranno rispettivamente, nel delitto di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) il primo, e di false informazioni al P.M. o al difensore (artt. 371-bis e 371-ter) il secondo.

Può, tuttavia, accadere che una persona non imputata, né indagata, renda, dinanzi alla polizia giudiziaria,

ovvero all’Autorità giudiziaria, delle dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a proprio carico.

In tali casi, il legislatore ha previsto all’art. 63 c.p.p. una apposita disciplina volta a tutelare tali soggetti; ivi è, infatti, stabilito che l’Autorità procedente deve:

  • interrompere l’esame;
  • avvertire il soggetto che, in seguito a tali dichiarazioni, potranno svolgersi indagini nei propri confronti;
  • invitare la persona a nominare un difensore.

L’interruzione dell’esame è, chiaramente, volta a tutelare la persona informata sui fatti, la quale, proseguendo nella deposizione, potrebbe aggravare la propria posizione.

L’art. 63 c.p.p. prevede, inoltre, che:

  • le dichiarazioni rilasciate in precedenza da tali soggetti non potranno essere utilizzate contro di loro;
  • le dichiarazioni di coloro che, sin dall’inizio, avrebbero dovuto essere sentiti dall’Autorità giudiziaria in qualità di indagato o imputato (ossia con le garanzie previste per tali soggetti, cui è riconosciuta la facoltà di non rispondere), sono inutilizzabili. In relazione alle dichiarazioni rese nel corso del procedimento dall’imputato, ovvero dalla persona sottoposta alle indagini, l’art. 62 c.p.p. prevede che le stesse non possano formare oggetto di testimonianza.

Tale divieto si estende, altresì, alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori.

4. L’identificazione dell’imputato

Circostanza imprescindibile per il prosieguo del procedimento penale è l’identificazione dell’imputato: ove, infatti, il magistrato inquirente, all’esito delle proprie indagini, non fosse in grado di individuare il responsabile del fatto illecito, dovrà avanzare richiesta di archiviazione, non potendo evidentemente formularsi un’imputazione a carico di soggetti ignoti.

Nella verifica dell’identità personale dell’indagato, occorre distinguere l’individuazione fisica dall’identificazione anagrafica.

Individuazione fisica – È volta a stabilire l’esatta coincidenza tra la persona sottoposta ad indagini e l’autore del fatto illecito; si pensi, a titolo esemplificativo, alla corrispondenza dell’impronta digitale lasciata sul luogo del delitto con quella dell’indagato.

Identificazione anagrafica – L’identificazione anagrafica consiste, invece, nella attribuzione delle esatte generalità ad un soggetto che sia stato già individuato fisicamente; riprendendo l’esempio suddetto, consiste nell’attribuzione dell’impronta digitale ad un soggetto determinato.

Con riguardo all’identificazione, l’art. 66 c.p.p. prevede che l’Autorità giudiziaria, nel primo atto in cui è presente l’imputato, lo inviti a dichiarare le proprie generalità e ogni altro elemento utile alla propria identificazione, ammonendolo delle conseguenze nelle quali incorre chi si rifiuta di fornirle ovvero le dia false: il diritto (sia pur entro certi limiti) a mentire non si estende, infatti, alle generalità; il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale, nonché la dichiarazione di una falsa identità, sono condotte penalmente rilevanti punite, rispettivamente, agli artt. 651 e 495 c.p.

Strumenti di identificazione – Nel corso dello svolgimento delle indagini, al fine di pervenire all’identificazione dell’autore del reato, l’Autorità procedente è dotata di molteplici strumenti; si pensi, ad esempio, alla possibilità per la polizia giudiziaria – previa autorizzazione del P.M. – di procedere a rilievi fotografici, dattiloscopici o antropometrici.

L’art. 66 c.p.p. stabilisce, infine, che, allorquando vi sia incertezza circa l’identità fisica della persona, l’impossibilità di attribuirle esatte generalità non pregiudica, comunque, l’attività dell’Autorità procedente.

Eventuali erronee generalità attribuite all’imputato potranno essere corrette attraverso la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 130 c.p.p.art. 129 c.p.p.

La Suprema Corte ha ripetutamente sostenuto che al termine «identità fisica» della persona, di cui all’art. 66, comma 2, c.p.p., si deve attribuire il significato che l’espressione assumeva nell’art. 81 del codice di procedura previgente, e cioè quello di identità tra la persona nei cui confronti è stato instaurato il processo e quella che si giudica; pertanto, quando sia certa l’identità fisica della persona nei cui confronti è stata iniziata l’azione penale, risulta irrilevante, ai fini della prosecuzione del processo, l’incertezza nell’individuazione anagrafica della stessa, potendosi provvedere alla rettifica delle generalità, erroneamente attribuite, nelle forme prescritte dall’art. 130 c.p.p. (ex plurimis Cass. pen., sez. VI, 23/11/2004, n. 81; nei medesimi termini: Cass. pen., sez. II, 06/11/1998, n. 2700; Cass. pen., sez. III, 30/09/1997, n. 10177).

5. La capacità processuale dell’imputato

La capacità processuale dell’imputato consiste nell’idoneità a esercitare, nel corso del processo, tutti i diritti e tutte le facoltà inerenti all’assunzione di tale qualifica; compito del Giudice è quello di accertare – anche d’ufficio – se tale soggetto si trovi nelle condizioni di partecipare coscientemente al processo, disponendo, se occorre, anche d’ufficio, una perizia.

Valutazione prognostica – Merita, tuttavia, rilevare che – in via preliminare – il Giudice è tenuto a compiere una valutazione prognostica circa il possibile esito del procedimento (art. 70 c.p.p.).

Ed infatti:

a) emette sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento;

b) o, se non deve pronunciarla, e vi è ragione di ritenere che l’imputato, per infermità di mente sopravvenuta al fatto, non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, dispone, se occorre, perizia.

Durante questa fase il Giudice assume, a richiesta della difesa, le prove urgenti e quelle che possono condurre al proscioglimento dell’imputato;

b 1) se il Giudice accerta che l’incapacità è reversibile, dispone la sospensione del processo con ordinanza, nominando un curatore speciale. L’ordinanza è ricorribile in cassazione, dall’imputato, dal suo difensore, dal curatore speciale e dal P.M. Semestralmente (o anche prima se ne ravvisi l’esigenza) il magistrato dovrà verificare, mercé nuovi accertamenti peritali, le condizioni psichiche dell’imputato. L’ordinanza è revocata quando si riscontri la capacità del soggetto di partecipare scientemente al procedimento, ovvero quando debba pronunciarsi sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento;

b2) se il Giudice accerta, invece, che lo stato mentale dell’imputato non consente la cosciente partecipazione al procedimento, che tale stato è irreversibile e che non ricorrono i presupposti per l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, deve revocare l’eventuale ordinanza di sospensione del procedimento e pronunciare sentenza di non luogo a procedere (se in udienza preliminare), o di non doversi procedere (se a dibattimento) salvo ricorrano i presupposti per applicare una misura di sicurezza diversa dalla confisca;

b 3) se il Giudice accerta la pericolosità sociale dell’imputato, nonché la necessità di applicare una misura di sicurezza diversa dalla confisca, ogni sei mesi dispone, per il tramite della perizia, l’accertamento dello stato psichico dell’imputato.

Infine, se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal Giudice a richiesta di parte con le forme previste per l’incidente probatorio.

Durante l’espletamento della perizia:

  • restano sospesi i termini per le indagini preliminari;
  • il P.M. compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini.

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